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STATUTO 2024

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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TENNIS CLUB MOZZECANE

STATUTO

ART.1 – COSTITUZIONE

È costituita l’associazione sportiva denominata

 -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TENNIS CLUB MOZZECANE” - che nel proseguimento del presente statuto è indicata con il termine TCM; non ha fini di lucro né indirizzi di carattere politico ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontario e delle istituzioni civili.

L’associazione in particolare si rivolge alla promozione, lo sviluppo, l’organizzazione e la pratica della disciplina dello sporti del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello stato italiano, è affiliata alla federazione italiana tennis (F.I.T.), osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai componenti organi federali e si impegna a conformarsi alla normativa delle direttive C.O.N.I.

L’associazione ha sede legale in Mozzecane, provincia di Verona, via Mediana n. 2.

Art.2 FINALITA’ E SCOPI

  1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
  2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

  1. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
  2. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell’Atletica Leggera e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
  3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente a favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  4. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
  • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  • la gestione di centri benessere o fisioterapici;
  • la vendita di articoli sportivi;
  • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e/o sponsorizzazioni, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
    1. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
    2. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
    3. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021

 

Art.3—DURATA

L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibere dell’assemblea straordinaria dei soci

Art.4—PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. Da beni mobili che diverranno proprietà dell’associazione;
  2. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o enti.

Le entrate del TCM per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  • Dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  • Dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  • Da ogni entrata che concorra ad incrementare l’avvio sociale, come ad esempio la gestione degli impianti sportivi, o da introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente da soci dell’associazione sportiva e dalla vendita di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

L’esercizio sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno solare. Entro 4 mesi dalla chiusura di esercizio, oppure 6 mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero, il consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario che deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea ordinaria.

Art.5—I SOCI

L’associazione è composta dagli “associati” o “soci” ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto. Il numero degli associati è illimitato. Sono previste le seguenti categorie:

  1. Soci ordinari;
  2. Soci onorari;

Art.6—QUOTA ASSOCIATIVA

  1. L’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
  2. Presentazione della domanda;
  3. Pagamento dei contributi associativi, e del costo della eventuale tessera di “socio federale”;
  4. Accettazione senza riserve del presente statuto;
  5. Accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo;
  6. Il consiglio direttivo può emanare norme particolari per l’ammissione degli atleti “aggregati”.

L’adesione all’associazione è annuale, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Il socio che intende dimettersi dal TCM dovrà darne comunicazione scritta al consiglio direttivo. Le quote versate all’associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario né al socio radiato.

Art.8—DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’associazione;
  2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento;
  3. È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art.9, che ne comportano la perdita;
  4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalla federazione;
  5. I soci possono partecipare alle attività agonistiche solamente sotto i colori sociali del TCM, o sotto altri colori previa autorizzazione scritta del consiglio direttivo, diversamente potranno essere radiati dall’associazione ad opera del consiglio direttivo.

Art.9—DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • Dimissione volontaria;
  • Mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
  • Inosservanza del presente statuto;
  • Radiazione: mediante delibera dal consiglio direttivo, dopo aver convocato un’assemblea; pronunciata verso il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o che commette gravi infrazioni alle regole di condotta e di coerenza stabilite dallo statuto o dai regolamenti, o che comunque provoca turbamento nello svolgimento dell’attività dell’associazione stessa;
  • Qualora un socio ricopra cariche dirigenziali presso altre associazioni aventi la stessa affiliazione federativa;
  • Per decesso.

Art.10—ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Gli organi sociali sono:
  2. L’assemblea;
  3. Il presidente;
  4. Il consiglio direttivo;
  5. Il segretario.
  6. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito e possono determinare soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.
  7. Tutti gli altri incarichi vengono assegnati dal consiglio direttivo, sono a titolo gratuito e possono avere la durata massima corrispondente a quella del consiglio direttivo che li ha conferiti.

Art.11—ASSEMBLEA

  1. L’assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante affissione di apposito avviso affisso in bacheca della sede sociale, o mediante comunicazione postale, cartacea o elettronica, inviata agli associati aventi diritto, sempre nei predetti termini;
  2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco all’ordine del giorno delle materie da trattare, sia per la prima convocazione, sia per la seconda convocazione dell’assemblea;
  3. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno;
  4. La convocazione dell’assemblea può avvenire, ad iniziativa del consiglio direttivo, in qualsiasi momento di necessità e opportunità;
  5. Hanno diritto di partecipare all’assemblea, con diritto di voro, gli associati in regola con il pagamento dei contributi;
  6. La partecipazione dell’associato all’assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega;
  7. L’assemblea validamente costituita:
  8. In prima convocazione, con la presente di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
  9. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Art.12—COMPITI DELL’ASSEMBLEA

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in particolare del rendiconto economico finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del consiglio direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata non oltre un mese dalla scadenza del precedente consiglio direttivo.
  2. L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 1° comma dell’art.11.
  3. L’assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell’assemblea, di cessazione della carica del consiglio direttivo (qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo Art.19) al fine di provvedere alla nomina del nuovo consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
  4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’Art.14:
  • Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
  • Approvare il regolamento interno dell’associazione e le sue eventuali modifiche;
  • Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravitò per la vita e il funzionamento dell’associazione;
  • Deliberare lo scioglimento dell’associazione conformemente a quanto disposto dall’Art.30.
  1. L’assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza dal vice presidente o in mancanza, dal consigliere più anziano in quanto socio o per età. Il presidente provvede a nominare il segretario, il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sed3 e di cui ogni socio può prendere visione. È compito del presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

Art.13—DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli così in regola con il versamento della quota sociale.
  2. Il socio ha diritto di voto.
  3. Ogni socio può farsi rappresentare in ogni assemblea sociale, per mezzo di delega scritta, da un altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art.14—CONVOCAZIONE

  1. La convocazione dell’assemblea, oltre al consiglio direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.
  2. In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
  3. La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediate avviso affisso all’albo dell0associazione presso la sede della stessa almeno 15 gg prima della data stabilita o mediante comunicazione postale cartacea o elettronica da parte del presidente sempre negli stessi termini. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione delle materie da trattare.

Art.15—VALIDITÀ ASSEMBLEARE

  1. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
  2. Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art.16—CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massino di nove, eletti dall’assemblea dei soci; nel proprio ambito nomina il presidente, il vice presidente ed il segretario con funzioni di tesorerie. Tutti gli incarichi di intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili successivamente. Le deliberazi9oni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
  3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, potrà essere compensato per queste specifiche funzioni attraverso agevolazioni riguardanti la pratica sportiva oggetto dell’associazione, e nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
  4. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatta apposita verbale sottoscritta dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente e dal segretario verbalizzante oppure qualora se ne riavviasse la necessità, da tutti i presenti.
  5. È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

 

 

Art.17—COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Sono compiti del consiglio direttivo:
  2. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  3. Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
  4. Fissare le date dell’assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  5. Redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  6. Promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative;
  7. Promuovere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando tali mansioni alla assemblea;
  8. Determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;
  9. Determinare i corrispettivi e le diverse prestazioni offerte dall’associazione e fissare le modalità di riscossione da comunicare in assemblea;
  10. Adottare i provvedimenti di radiazione;
  11. Curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea del presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’associazione;
  12. Attuare le finalità previste dallo statuto.

Art.18—CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fata richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art.19—DIMISSIONI

  1. Qualora nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, e quando il consiglio sarà ridotto ad un numero non inferiore a tre componenti, il consiglio potrà provvedere alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il consiglio potrà eleggere un ugual numero di membri mancanti all’originario numero costitutivo.

Questi, però, dovranno essere confermati nella successiva assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al consiglio che li ha eletti.

  1. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostitutivi.
  2. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a prendere la maggioranza dei suoi componenti.
  3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voro di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del consiglio direttivo che non partecipi a due riunioni consecutive del consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

Art.20—IL PRESIDENTE

  1. Il presidente, per la delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante.
  2. Il presidente ed il consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
  3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il presidente, il consiglio direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’associazione.
  4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
  5. Il presidente uscente è tenuto a dare regole consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20gg dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’associazione ed inserito nel libro verbali del consiglio direttivo.

Art.21—IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art.22—IL SEGRETARIO

Il segretario da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo redige o nomina un redattore per i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti effettuati previo mandato del consiglio direttivo.

Art.12—ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

  1. Sono eleggibili alle cariche sociali i residenti nel comune di Mozzecane.
  2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  • Coloro che non siano cittadini italiani op comunitari o residenti del comune di Mozzecane o maggiorenni;
  • Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  • Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal C.O.N.I. o da una federazione sportiva.

Art.24—ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

Art.25—IL BILANCIO E IL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

  1. Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario;
  2. Il rendiconto economico finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione.

Art.26—PATRIMONIO ED ENTRATE

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla associazione.
  2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che “mortis causa”.
  3. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art.27—SEZIONI

L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.29—MODIFICHE STATUTO

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo all’assemblea straordinaria e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.30—SCIOGLIMENTO

  1. Lo scioglimento dell’assemblea è deliberato dall’assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione in prima convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale ed in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe. La richiesta da parte dei soci dell’assemblea generale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’assicurazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo andrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe oppure ai fini della pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.31—CLAUSOLA COMPROMISSORIA

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri cos’ designati o, in difetto, dal presidente del tribunale di Verona.
  2. La parte che vorrà sottoporre la questione al consiglio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi antro il termine perentorio di 20 gg dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
  3. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20gg dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e, in difetto, l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal presidente del tribunale di Verona.
  4. L’arbitrato avrà sede a Verona ed il collegio giudicherà a adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.


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 Il Segretario                                                                                                      Il Presidente

 

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